(GU n. 52 del 2-3-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una
riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento dell'azione
dell'amministrazione tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1
Rateizzazione debiti tributari
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; b) dopo il comma 1-bis sono
inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate
costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della
riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel
caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi
del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla
data di concessione della rateazione». c) al comma 3, alinea, le parole
da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due
rate» e' inserita la seguente: «consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di
natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su
richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al
debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate
costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti
previdenziali.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «;
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti
ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di entrata
in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza
con la previsione contenuta nel comma 5.
Art. 2
Comunicazioni e adempimenti formali
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi
fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione
ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente
eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra
attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore
dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il
contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al
riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i
termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al
contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino
contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione
stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle
societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di
cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e
dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se
il cessionario e' lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si
applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della
prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale
confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa
in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si
determino gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli
articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese
individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di
revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi
del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui
ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in
mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3,
prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto
prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua
frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della
liquidazione.».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'
previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le
operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le
quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58,
quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti:
«Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono
aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»; b)
nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo
le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di
importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di
attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati
relativi alle contabilita' degli: a) operatori di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; b)
esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504
del 1995; c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici
in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; d) operatori che
trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi
dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e
dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001,
n. 153; e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande
alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro
delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti: a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in
forma telematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui al
comma 9, lettere da b) ad e); b) regole per la gestione e la
conservazione dei dati delle contabilita' trasmessi telematicamente; c)
istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilita'
da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei
registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita'
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con
produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente
dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato
nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non
si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27
marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del
deposito fiscale e le modalita' di accertamento, contabilizzazione e
controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui
al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia
elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle
riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza
e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i
quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei
requisiti di sicurezza fiscale.».
Art. 3
Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone
fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa
da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello
Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio
provveda ai seguenti adempimenti: a) all'atto dell'effettuazione
dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e
/o del committente apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la
residenza fuori del territorio dello Stato, b) nel primo giorno feriale
successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro
contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al
prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo
fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della
ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o
i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente
articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via
telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini
stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter,
lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da
enti e amministrazioni pubbliche, e' differita al 1° maggio 2012. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli
aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e' data
massima pubblicita' al contenuto e agli effetti della disposizione di
cui al precedente periodo.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformati alla
disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 72-bis,
comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-ter del presente decreto»; b)
dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «72-ter (Limiti di
pignorabilita') 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o
di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo
per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per
importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui
all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative
al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, superano i cinquemila euro.»; c) all'articolo 76 sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. L'agente della riscossione puo' procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per
cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 2) al comma 2,
le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti:
«all'importo indicato»; d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di
assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la
garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo
del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a
ventimila euro.».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e' abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle
seguenti: «possono essere dedotti»; b) la parola: «ricevuto» e'
sostituita dalla seguente: «registrato».
9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento,
all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai
tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per
ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo
d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le
seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della
normativa vigente».
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari
e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10
luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma
35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le
seguenti: «, nonche' del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».
Art. 4
Fiscalita' locale
1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle
seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio
nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima
dell'approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per
le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province
e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima
dell'approvazione del presente decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni
ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli
enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde,
a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per
cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni
Sicilia e Sardegna, detto acconto e' commisurato ai trasferimenti
erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono
portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli
comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo
fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le
risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia e
delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato. Il
minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012
e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 e' reintegrato
agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per
effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto
dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo
28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In relazione a
quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi
da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso relative ai
periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012,
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' ogni
altra disposizione di attuazione del presente articolo.».
Titolo II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Efficientamento
Art. 5
Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia
1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono
sostituite dalle seguenti: «16 aprile».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno precedente,» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al
12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno precedente
provvisoriamente determinata,».
4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per il
conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che
disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria
e la societa' di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in
corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente
efficaci i piani di attivita' ad essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al
comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo
di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile
economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati
utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della
applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per
amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i
soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010,
pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i
soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco
oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011,
pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 228, le Autorita' indipendenti e, comunque, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, nel primo periodo, la parola: «segue» e' sostituita dalle
seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale societa' a
titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».
Art. 6
Attivita' e certificazioni in materia catastatale
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «ed i
connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato»,
sono soppresse; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni
dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del
territorio e' competente a svolgere le attivita' di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette
attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti
dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di
cui all'articolo 59.».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima
applicazione, per le unita' immobiliari urbane a destinazione
ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della
presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di
una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio
possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente
e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime
disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unita'
immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le
dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma
33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine
dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con
le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi
del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al
conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita'
ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati
dall'Agenzia del territorio.
Art. 7
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di
legittimita' relativi agli oggetti: a) degli schemi degli atti di gara
per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici; b) degli
schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione
dei requisiti di solidita' patrimoniale dei concessionari, con
riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle
caratteristiche del concessionario.
Capo II
Potenziamento
Sezione I
Accertamento
Art. 8
Misure di contrasto all'evasione
1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».
2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono
alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi
direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti
dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri
componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa
dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o
prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile
esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2,
ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di
imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in
base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta
ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al periodo precedente ed
ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione
netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituita
dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di
infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza
superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra
i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in
dichiarazione.».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli
accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza
continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter)
del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la
Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli 32,
primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini
dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate
finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria
provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove
ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di
accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle
entrate».
8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attivita'
di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti,
i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima
all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla
violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello
scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35 il comma
15-quinquies e' sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle
entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe
tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur
obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla
cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi
eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire
i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo
di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «35-quater. Al fine
di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i
dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di
partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio
fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita
IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa,
al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza
del pagamento.».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e' abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 1: 1) alla lettera
b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «. L'agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il
quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il
debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»; 2) alla
lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente
della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)»; 3)
alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo anno»; b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata,
l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come
trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al
comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.».
13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «2-ter.
Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari,
anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le
quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di
un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data
del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente
per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma
2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario puo' effettuare i
necessari disinvestimenti.»; b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del
comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis
e 2-ter»; c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite
dalle seguenti: «16 maggio»; d) nel comma 11, le parole: «di bollo»
sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»; e) il comma 15 e'
sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita
nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta
non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente
comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo
risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato
l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione
europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello
utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul
patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo
precedente.»; f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per
i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia
sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo
Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali
ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura
ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione
principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e'
svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma
precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non
superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro»;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per
gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e
reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi
dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.»; h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio
detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni
l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; i)
dopo il comma 23 e' inserito il seguente «23-bis.
Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per
l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato
puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni
in materia di versamenti.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000
euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000
euro annui».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono
essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le
dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «, nonche' in
quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei
benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30
settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto
organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei
compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa
fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresi' trasferite tutte le
risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al
fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico
gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione
all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita'
operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia
attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle
disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate e'
autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure
l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati, potra'
attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in
relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante
tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura
selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e' conferito
l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A
seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di
cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potra' attribuire
nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con
le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il
seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».
Art. 9
Potenziamento dell'accertamento in materia doganale
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al
numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono
rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore
provinciale.».
2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis.
I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi
necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la
compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno
con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della
fornitura ai consumatori finali.».
3. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea).
I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del
bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti
dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».
Art. 10
Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a
costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a
cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito il
fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad
effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare
le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo
si applica altresi' al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini
dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo
concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della
difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli
articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in
quanto compatibili, le modalita' dispositive sulla base delle quali il
predetto personale impegnato nelle attivita' di cui al presente comma
puo' effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite
dal predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al
presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore
dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di
infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le
seguenti modificazioni: a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al
coniuge, nonche' ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei
soggetti ivi indicati.»; b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo»
aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter,
320, 321, 322, 323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le
seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o
rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi
precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero
l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge,
nonche' ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi
indicati.».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, al fine di: a) razionalizzare e rilanciare il settore
dell'ippica; b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello
svolgimento delle competizioni ippiche; c) improntare l'organizzazione
e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicita',
nonche' la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed
in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; d) assicurare il
coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) operare
una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire
l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; f) realizzare un
sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del
benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco
per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5 centesimi e
un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere
inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere modificato, in
funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse
ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione,
anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di
ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle
correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: a)
relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione
delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a
decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS
e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31
dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI e'
autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre
2011 per tale posizione per destinarle alle finalita' di cui
all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle
relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione
non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai
concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle
relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, la lettera l) e' soppressa.
6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato,
l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo' intervenire
finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di
sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la
lettera p) e' soppressa.
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.
Sezione II
Sanzioni amministrative
Art. 11
Modifiche in materia di sanzioni amministrative
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e'
il terzo periodo e' soppresso.
4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e'
sostituito dal seguente: «303. (Differenze rispetto alla dichiarazione
di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla
spedizione ad altra dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative
alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla
importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana
con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il
dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro
516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato
la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano
le sanzioni indicate al seguente comma 3. 2. La precedente disposizione
non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera
d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata
indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in
modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le
merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono
considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce,
e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la
dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di
meno di un terzo; c) quando le differenze in piu' o in meno nella
quantita' o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna
qualita' delle merci dichiarate. 3. Se i diritti di confine
complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli
calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera
il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' applicata come segue: a) per diritti
fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500
euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a
2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000
euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) oltre 4.000, si
applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte
l'importo dei diritti.».
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258
euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a
30.000 euro.» b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a
1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000
euro.».
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1-bis Indipendentemente dall'applicazione
delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e
delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di
valori difformi da quelli accertati, e' punita con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo
26 ottobre1995, n. 504.».
7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti
obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata
presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai
seguenti: «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: a) del 30 per cento
dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non
sia superiore a 10 mila euro; b) del 50 per cento dell'importo
eccedente, in tutti gli altri casi. 2-bis. Il denaro contante
sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»; b) all'articolo
7: 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il soggetto cui e'
stata contestata una violazione puo' chiederne l'estinzione effettuando
un pagamento in misura ridotta: a) pari al 5 per cento del denaro
contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non
dichiarata non e' superiore a 10 mila euro; b) pari al 15 per cento se
l'eccedenza non supera i 40 mila euro. 1-bis. La somma pagata non puo'
essere, comunque, inferiore a 200 euro. 1-ter. Il pagamento puo' essere
effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al
momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle
finanze con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla
stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla
Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono
trasmesse all'Agenzia delle dogane.»; 2) al comma 5, lettera a), le
parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; c) all'articolo 8, al
comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono
sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di
contestazione.»; d) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300
euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta
di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3,
se tale valore non e' superiore a 10 mila euro; b) dal 30 per cento al
50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in
eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e'
superiore a 10 mila euro.»; 2) al comma 2, le parole: «in quanto
compatibili» sono soppresse.
Sezione III
Contenzioso
Art. 12
Contenzioso in materia tributaria e riscossione
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 6
e' soppresso; b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione
delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico
delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7
dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». b) dopo l'articolo
69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti
catastali) - 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o
parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle
operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa
sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia
munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della
quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento
degli atti catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi
ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate
negli atti catastali con le modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle
dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di
commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei
riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche' le spese e
gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze
passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura
civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195
del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7,
comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima
Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della
somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni
pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6
del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione
risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche
interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di
cui al precedente periodo e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese
sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,
diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore
stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione
entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante
alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel
limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate,
ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al
pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello
stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo
dello Stato.».
Art. 13
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013
e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede
mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21,
del presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino